All'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «gli esercenti l'attivita' di misura», sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici, in qualita' di esercenti l'attivita' di misura»;
  • b)al comma 1, lettera a), la parola «individuali» e' sostituita con la seguente: «di fornitura» e dopo le parole «di utilizzo dell'energia», sono aggiunte le seguenti: «e sulle relative fasce temporali»;
  • c)al comma 1, lettera b) la parola «individuali» e' sostituita con la seguente: «di fornitura»;
  • d)al comma 3, le parole: «tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole: «tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea»;
  • e)al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»;
  • f)al comma 3, lettera c), dopo le parole «i contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura»;
  • g)al comma 3, lettera d), dopo la parola «contatore», sono aggiunte le parole: «di fornitura»;
  • h)al comma 4, le parole: «dell'energia elettrica e del gas naturale», sono soppresse. Seguentemente dopo le parole «dei contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»;
  • i)al comma 5: i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna unita' immobiliare». Seguentemente le parole «di ciascun centro di consumo individuale», sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime»; ii. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»; iii. alla lettera b) le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali» sono sostituite dalle seguenti parole: «, a cura del proprietario, di sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole «eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,»; iv. la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;»; v. la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
  • j)al comma 6, le parole «ed economicamente giustificato» sono eliminate;
  • k)al comma 7, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le societa' di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e' predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed e' aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»;
  • l)dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 e' effettuata senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.».

Testo vigente dal 25 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141~art5 · fonte del testo

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