All'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.»;
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori.»;
  • c)al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite le seguenti parole: «, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020,».

Testo vigente dal 25 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141~art4 · fonte del testo

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