Art. 4 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
All'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.»;
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non discriminatori.»;
- c)al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite le seguenti parole: «, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020,».
Testo vigente dal 25 luglio 2016
