All'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;
  • b)al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo, ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;»;
  • c)al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;»;
  • d)al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;»;
  • e)al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: «i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo' essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita' immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;»;
  • f)al comma 2, la lettera l), e' soppressa;
  • g)al comma 2, lettera t), le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
  • h)al comma 2, lettera u), le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
  • i)al comma 2, la lettera gg), e' sostituita dalla seguente: «gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;»;
  • j)al comma 2, dopo la lettera qq) e' inserita la seguente: «qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura di una pluralita' di unita' immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;».

Testo vigente dal 25 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari