Art. 1 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
All'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;
- b)al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralita' di unita' di consumo, ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;»;
- c)al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;»;
- d)al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;»;
- e)al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: «i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura puo' essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita' immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita' di unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;»;
- f)al comma 2, la lettera l), e' soppressa;
- g)al comma 2, lettera t), le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
- h)al comma 2, lettera u), le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
- i)al comma 2, la lettera gg), e' sostituita dalla seguente: «gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;»;
- j)al comma 2, dopo la lettera qq) e' inserita la seguente: «qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura di una pluralita' di unita' immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralita' di unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia consumata dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;».
Testo vigente dal 25 luglio 2016
