All'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • b)al comma 2, la parola «individuali» e' sostituita con le parole: «di fornitura»;
  • c)al comma 4 dopo le parole «installazione dei contatori» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;
  • d)al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole: «L'esercente l'attivita' di misura». Conseguentemente la parola «individuali» e' sostituita dalle seguenti: «di fornitura» e la parola «soggetta» e' sostituita dalla seguente: «soggetto»;
  • e)il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unita' immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non e' tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.»;
  • f)il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita' immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi.»;
  • g)il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.».

Testo vigente dal 25 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141~art11 · fonte del testo

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