Art. 7 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
All'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), dopo le parole «potenziale di efficienza esistente» sono inserite le seguenti: «attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi»;
- b)al comma 2, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
- c)al comma 3, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
Testo vigente dal 25 luglio 2016
