Art. 8 — Compensi degli amministratori giudiziari

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base delle seguenti norme di principio:

  • a)previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
  • b)previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
  • c)previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
  • d)previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
  • 1)complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione;
  • 2)possibilita' di usufruire di coadiutori;
  • 3)necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
  • 4)qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
  • 5)sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione;
  • e)previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
  • f)previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura. 2-bis.((Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere)) il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17

1

Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 7 marzo 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21216/2026

    22 giugno 2026

    In tema di compenso del custode giudiziario di azienda sottoposta a sequestro preventivo, l'attività svolta ha natura gestoria e non meramente conservativa; pertanto, il compenso è liquidato ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2010 e del d.P.R. n. 177 del 2015, ove l'incarico si sia concluso durante la loro vigenza.

    Art. 8

    Rassegna di giugno 2026, p. 102

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 221/2023

    Questione infondata
    14 dicembre 2023

    All’evocazione di un parametro in maniera apodittica e generica, senza la specificazione dei motivi per i quali il rimettente ha assunto che si sia verificata la sua violazione, consegue l’inammissibilità della questione sollevata in relazione ad esso. ( Precedenti: S. 135/2023 – mass. 45623; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 34/2022 – mass. 44681; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 261/2012 – mass. 36733; O. 180/2011; O. 31/2011 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per evocazione apodittica e generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento all’art. 54 Cost., dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che rimette a un d.P.R. di stabilire, per i procedimenti di prevenzione patrimoniale, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari per l’attività di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti. Il rimettente non spiega per quale ragione ritiene che la norma censurata contrasti col detto precetto costituzionale, eccettuato un riferimento incidentale alla natura di munus pubblico dell’incarico svolto, il quale, tuttavia, non è poi sviluppato sul piano argomentativo). ( Precedenti: S. 136/2022 – mass. 44793 ).

    Art. 8 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 54 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 2023 al 7 marzo 2023. 10 parole tolte, 36 parole aggiunte.

f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura. tolto: In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione aggiunto: 2-bis.Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2 tolto: non possonoaggiunto: , i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17

    Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari