Art. 4 — Compensi degli amministratori giudiziari

All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis.((Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere)) il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.». ((1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

Testo vigente dal 7 marzo 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2023 al 7 marzo 2023. 10 parole tolte, 80 parole aggiunte.

All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. tolto: In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazioneaggiunto: Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2 tolto: non possonoaggiunto: , i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.». aggiunto: 1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-05;2~art4 · fonte del testo

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