Art. 9 — Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalita' di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art9 · fonte del testo

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