Art. 7 — Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  • a)gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
  • b)i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  • a)i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
  • b)i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art7 · fonte del testo

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