Art. 26 — Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro. Azione disciplinare

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare. Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato. La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art26 · fonte del testo

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