I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attivita' professionale in un altro Stato membro delle Comunita' europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorita' di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorita' di detto Stato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art15 · fonte del testo

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