Art. 48 — Rapporti tra Ordine professionale ed università
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facolta' ed Ordini professionali.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
