Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonche' quelle in materia di eleggibilita' a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio. L'appello avverso la sentenza del tribunale e' deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art32 · fonte del testo

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