Art. 58 — Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e' svolta l'elezione contestata. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Il ricorso per Cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art58 · fonte del testo

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