Art. 37 — Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti
La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. (( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. ))
Testo vigente dal 8 maggio 2010
