Art. 54 — Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata. ((In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti)). Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… impugnata. In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo tolto: o nell'elenco speciale ed il procuratore della Repubblica competente a norma del tolto: comma precedente aggiunto: primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art54 · fonte del testo

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