Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'articolo 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art45 · fonte del testo

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