Art. 31 — Notificazione delle decisioni
Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonche' al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
