Art. 23 — Organi di amministrazione e direttivi
Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
- a)approvano le modalita' di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate da tali soggetti ai sensi dell'articolo 24;
- b)sovrintendono all'implementazione degli obblighi di cui al presente capo e di cui all'articolo 7;
- c)sono responsabili delle violazioni di cui al presente decreto. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
- a)sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica;
- b)promuovono l'offerta periodica di una formazione coerente a quella di cui alla lettera a) ai loro dipendenti, per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attivita' del soggetto e sui servizi offerti. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono informati su base periodica o, se opportuno, tempestivamente, degli incidenti e delle notifiche di cui agli articoli 25 e 26.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
