Il presente decreto lascia impregiudicata la responsabilita' dello Stato italiano di tutelare la sicurezza nazionale e il suo potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrita' territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, non ricomprendono il Parlamento italiano, l'Autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia e l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Agli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale non si applicano le previsioni di cui al capo V. Il presente decreto non si applica agli enti, organi e articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale, o dell'attivita' di contrasto, compresi l'indagine, l' accertamento e il perseguimento di reati, nonche' agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, anche su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli enti, organi e articolazioni della pubblica amministrazione di cui al comma 3, nonche' in materia di protezione civile. A tali soggetti, nell'espletamento di tali attivita' o servizi, non si applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007. A tali soggetti, nell'espletamento dei predetti attivita' o servizi, non si applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V. Dei provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo viene data comunicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai sensi del comma 4, non possono essere esclusi gli enti, organi e articolazioni della pubblica amministrazione con competenze di regolazione o le cui attivita' sono solo marginalmente connesse ai settori di cui al medesimo comma. Non possono altresi' essere esclusi i soggetti che agiscono in qualita' di prestatore di servizi fiduciari. I soggetti di cui al comma 4 assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui al capo IV. Gli obblighi stabiliti nel presente decreto non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali dello Stato italiano in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate secondo quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, in particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono scambiate con la Commissione europea e con le autorita' competenti degli Stati membri solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

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