Art. 42 — Fase di prima applicazione
In fase di prima applicazione:
- a)ai sensi dell'articolo 7, entro il 17 gennaio 2025, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1;
- b)sino al 31 dicembre 2025, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni;
- c)sino al 31 dicembre 2025, il termine per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 25 e' fissato in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 29 e' fissato in diciotto mesi dalla medesima comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' stabilire modalita' e specifiche di base per assicurare la conformita' dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti. L'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2026. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i soggetti essenziali e i soggetti importanti possono registrarsi a partire dalla data di pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
