Art. 26 — Notifica volontaria di informazioni pertinenti
In aggiunta all'obbligo di notifica di incidente di cui all'articolo 25, possono essere trasmesse, su base volontaria, notifiche al CSIRT Italia da parte dei:
- a)soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda gli incidenti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, le minacce informatiche e i quasi-incidenti;
- b)soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, le minacce informatiche e i quasi-incidenti. Il CSIRT Italia:
- a)tratta le notifiche volontarie applicando la procedura di cui all'articolo 25;
- b)tratta le notifiche di incidente di cui all'articolo 25 prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie;
- c)tratta le notifiche volontarie soltanto qualora cio' non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo. Fatte salve le esigenze di indagine, accertamento e perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui al comma 1 non puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
