Art. 32 — Previsioni settoriali specifiche
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29, tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente significativo nella catena di approvvigionamento del settore della pubblica amministrazione, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla pubblica amministrazione. L'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' individuare gli obblighi di cui al presente capo che non si applicano:
- a)alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III, lettere c) e d);
- b)ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, comma 9, lettera f), e comma 10. Gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 non si applicano ai soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica l'applicabilita' degli obblighi di cui al presente capo.
Testo vigente dal 1 ottobre 2024
