All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati non esercenti attivita' commerciale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel comma 1, la parola: "corrisposte" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
- b)nel comma 1, le parole: "all'articolo 49, comma 2, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l)";
- c)nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico.";
- d)nel comma 2, le parole: "o, ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.
Testo vigente dal 11 maggio 1998
