Art. 113 — Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111

(( La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco:

  • a)qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
  • b)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
  • c)per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.)) 54
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

37

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti".

38

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti". Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

Testo vigente dal 17 ottobre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2010 al 17 ottobre 2012. 253 parole tolte, 171 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco nonche' delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell' elenco eaggiunto: La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui aggiunto: essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5tolto: . Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismoaggiunto: ; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. tolto: L'Organismo aggiunto: La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco tolto: e dalle relative sezioni separate:

c) per tolto: il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

tolto: d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. Fermo restando tolto: le disposizioni di cui al comma 4 aggiunto: quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italiatolto: , su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. tolto: La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento. Il aggiunto: Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italiatolto: , disciplina:

tolto: a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;

tolto: b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzioneaggiunto: ; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169

    Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113 · fonte del testo

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