Art. 6 — Clienti attivi sul mercato del gas naturale
I clienti finali di gas naturale, ivi inclusi i clienti appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto di agire in qualita' di clienti attivi senza essere soggetti a procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, ne' a oneri di rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i diritti riconosciuti ai clienti finali. I clienti attivi di gas naturale:
- a)possono operare individualmente sul mercato o in forma consorziata;
- b)hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
- c)hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica;
- d)possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli impianti necessari per la loro attivita', ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
- e)sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;
- f)sono responsabili dal punto di vista finanziario degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a un soggetto responsabile del bilanciamento, in conformita' dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas naturale rinnovabile:
- a)hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' siano soddisfatte le condizioni necessarie, ivi inclusa la responsabilita' del bilanciamento;
- b)non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella loro disponibilita';
- c)non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
- d)sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
