Art. 4 — Diritto a cambiare fornitore
I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi e nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere piu' di ventiquattro ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo, secondo modalita' individuate dall'ARERA. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, non e' soggetto ad alcun onere per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o connessa ad altri servizi o prodotti. Il fornitore puo' imporre oneri di risoluzione anticipata nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita economica diretta grava sul fornitore. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
