Art. 7 — Bollette e informazioni di fatturazione
I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio' e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I al presente decreto. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale ai sensi dell'articolo 45 del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo possono essere altresi' previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
