Art. 5 — Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale
Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica, l'ARERA, con uno o piu' provvedimenti, provvede affinche':
- a)gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;
- b)i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- c)eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e siano non discriminatori tra categorie di clienti e tra vettori energetici;
- d)nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di poverta' energetica.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
