Art. 31 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una procedura trasparente, uno o piu' gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale e provvedono affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
