Art. 28 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, alla lettera d), le parole: «(CE) n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024» e dopo la parola: «europeo» sono inserite le seguenti: «e regionale»;
- b)al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: «Le imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma 2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
