Art. 4-bis — Distacco di lunga durata
Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
- a)le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
- b)le clausole di non concorrenza;
- c)la previdenza integrativa di categoria. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalita' secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, e' determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni svolte nel medesimo luogo e' valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Testo vigente dal 30 settembre 2020
