Ai fini del presente decreto, si definiscono:

  • a)«operatori del microcredito»: gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  • b)«confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  • c)«intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni;
  • d)«intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori;
  • e)«intermediari»: gli intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS;
  • f)«controllo»: ai fini del capo II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ai fini del capo III per la nozione di controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
  • g)«impresa collegata»: ai fini del capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;
  • h)«partecipazioni»: ai fini del capo II per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art1 · fonte del testo

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