Art. 26 — Casi di esclusione dal consolidamento (articoli 2 punto 16, 6, paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 86/635/CEE
Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- a)la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini;
- b)l'esercizio effettivo dei diritti dell'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
- c)in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
- d)le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Se una o piu' imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione.
Testo vigente dal 1 settembre 2015
