Poteri delle Autorita' Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate anche in relazione:

  • a)ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 3;
  • b)ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS;
  • c)ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
  • d)alle relazioni sulla gestione di cui agli articoli 37 e 41. Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresi' per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. Nel caso di societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel caso di societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e di societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ((a eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del 1998,)) le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2015 al 29 aprile 2026. 25 parole aggiunte.

… all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto: a eccezione di quelle sotto soglia registrate di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o.2), del decreto legislativo n. 58 del 1998, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art43 · fonte del testo

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