Art. 29 — Consolidamento delle partecipazioni (articolo 24, paragrafo 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE)

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie. La compensazione di cui al comma 1 e' attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata e' inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui l'impresa e' divenuta controllata. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, e' iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, e' registrata in una sottovoce dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza e' positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica denominata «avviamento», salvo che debba essere in tutto o in parte imputata a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa. Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'articolo 43 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.

Testo vigente dal 1 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136~art29 · fonte del testo

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