Individuazione della Banca d'Italia come autorita' di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico La Banca d'Italia e' designata quale autorita' nazionale di risoluzione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE previsto dall'art. 127 della direttiva stessa, nonche' ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed e' investita dei poteri e dei compiti che le disposizioni del regolamento richiamate in tali paragrafi attribuiscono alle autorita' di risoluzione nazionali. Le banche e gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comunicano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento 2014/806/UE. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la violazione degli articoli 51 e 66 del medesimo decreto legislativo; si applicano altresi' le disposizioni di cui ai capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalle norme vigenti. Nell'esercizio delle funzioni previste al presente articolo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Testo vigente dal 12 giugno 2015
