Art. 19 — Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:

  • a)ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;
  • b)ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».

Testo vigente dal 30 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194~art19 · fonte del testo

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