Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»;
  • b)alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»;
  • c)dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti: «qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilita', come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;
  • qq-ter)codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;»;
  • d)alla lettera fff), le parole «dall'autorita' marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»;
  • e)alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»;
  • f)dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti: «qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4; qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:
  • 1)periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
  • 2)ore diurne;
  • 3)visibilita' buona;
  • 4)distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;
  • 5)vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  • 6)mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».

Testo vigente dal 30 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194~art2 · fonte del testo

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