Art. 9 — Effetti negativi rilevanti
Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), le ASC e il PCU tengono conto dei seguenti criteri:
- a)il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto;
- b)la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale in questione;
- c)l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entita' e di durata, sulle attivita' economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumita' pubblica o sulla salute pubblica;
- d)la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito;
- e)l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilita' associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane;
- f)l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilita' di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale. Entro il 17 luglio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CIR, sono definite le soglie per l'applicazione di uno o piu' criteri di cui al comma 1, anche differenziate in ragione del settore di appartenenza. Lo schema di decreto di cui al comma 2 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
