[1]Il PCU, entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, acquisite le valutazioni del rischio da parte delle ASC per i settori di competenza, con riferimento ai servizi essenziali individuati con regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, e con il decreto di cui al comma 2, redige la valutazione del rischio dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIR, possono essere individuati eventuali servizi essenziali aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2450, sulla base dei seguenti criteri:

  • a)i servizi essenziali aggiuntivi si riferiscono ai settori e ai sottosettori di cui all'allegato A;
  • b)nell'individuazione di un servizio essenziale aggiuntivo si tiene conto delle interdipendenze con gli altri servizi essenziali e dei conseguenti rischi associati a un incidente;
  • c)nell'individuazione dei servizi essenziali aggiuntivi e' assicurato un livello di dettaglio sufficiente a determinare in modo chiaro e univoco i corrispondenti soggetti critici;
  • d)nell'individuazione dei servizi essenziali aggiuntivi sono evitate sovrapposizioni e ridondanze con l'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2450. Ai fini della valutazione del rischio dello Stato, le ASC e il PCU possono consultare i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere da a)

[2]a f), i fornitori di servizi essenziali, nonche' esperti anche appartenenti a universita' o enti e istituti di ricerca. La valutazione del rischio dello Stato tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, ivi compresi i rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti anche diversi da quelli di cui all'articolo 16, le catastrofi naturali, le emergenze di sanita' pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalita' di terrorismo anche internazionale. Ai fini dell'individuazione dei rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, il PCU e le ASC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cooperano con le autorita' competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri e con le autorita' competenti dei Paesi terzi. Ai fini della valutazione del rischio dello Stato, sono presi in considerazione almeno:

  • a)la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
  • b)altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui ai decreti legislativi 23 febbraio 2010, n. 49, e 26 giugno 2015, n. 105, e ai regolamenti (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, e (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
  • c)i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui all'allegato A dipendono l'uno dall'altro, e anche dalla misura in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, nonche' l'impatto che una perturbazione significativa in un settore puo' avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;
  • d)le informazioni sugli incidenti notificati ai sensi dell'articolo 16. Il PCU mette a disposizione dei soggetti critici gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato. Il PCU garantisce che le informazioni fornite ai soggetti critici siano funzionali affinche' essi effettuino la propria valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 13 e adottino le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 14. Il PCU trasmette alla Commissione europea le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati della valutazione del rischio dello Stato, per settore e sottosettore di cui all'allegato A, entro tre mesi dalla sua effettuazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134~art7 · fonte del testo

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