I soggetti critici, tenuto conto delle proprie infrastrutture critiche, individuate in base all'articolo 13, comma 2, adottano e applicano misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato, messe a disposizione dal PCU ai sensi dell'articolo 7, comma 6, nonche' sulla base dei risultati della valutazione del rischio dei soggetti critici. Le misure di cui al comma 1 includono quelle necessarie per:

  • a)evitare il verificarsi di incidenti, anche considerando l'adozione di misure di riduzione del rischio di catastrofi e di misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
  • b)realizzare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche, anche considerando, a mero titolo esemplificativo, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;
  • c)contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti, nonche' mitigarle, anche considerando procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi, nonche' pratiche di allerta;
  • d)ripristinare le proprie capacita' operative in caso di incidenti, anche considerando l'adozione di misure per la continuita' operativa e per l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative, al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;
  • e)garantire un'adeguata gestione della sicurezza del personale, inclusi:
  • 1)l'individuazione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, ivi compreso il personale dei fornitori esterni di servizi;
  • 2)il rilascio di autorizzazioni per l'accesso ai siti, alle infrastrutture critiche e alle informazioni sensibili;
  • 3)le procedure per il controllo dei precedenti personali e la designazione di categorie di persone tenute a sottoporsi a tale controllo ai sensi dell'articolo 15;
  • 4)adeguati requisiti di formazione e adeguate qualifiche;
  • f)informare il personale in merito ai rischi e alle misure adottate ai sensi delle lettere da a) ad e), anche considerando misure quali la realizzazione di corsi di formazione, di materiale informativo e di esercitazioni. I soggetti critici si dotano di un'adeguata organizzazione interna, e designano un soggetto, da comunicare alle ASC e al PCU, al fine di assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto per i soggetti critici, nonche' il collegamento con le ASC e con il PCU. Per le finalita' di cui al primo periodo i soggetti critici pubblici provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente. I soggetti critici predispongono e applicano un piano di resilienza in cui sono descritte le misure adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3. I soggetti critici aggiornano il piano di resilienza quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni tre anni. Qualora i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti diverse da quelle di cui al presente decreto per le misure stabilite dai commi 1, 2 e 3, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente articolo. Nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, le ASC dichiarano se le misure e i documenti di cui al comma 4 sono conformi, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 23 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134~art14 · fonte del testo

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