Art. 10 — Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali
Le disposizioni di cui all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI non si applicano ai soggetti critici dei settori di cui ai numeri 3, 4 e 8 dell'allegato A, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
