Art. 13 — Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici
Fermo restando il termine di dieci mesi di cui all'articolo 8, comma 5, i soggetti critici, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali, effettuano una valutazione del rischio entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui al medesimo articolo 8, comma 5, e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato e su altre fonti di informazioni rilevanti. Ai fini della valutazione del rischio di cui al comma 1, i soggetti critici individuano le proprie infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d). La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto:
- a)dei rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, ivi compresi i rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanita' pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalita' di terrorismo anche internazionale;
- b)della misura in cui altri settori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da parte di terzi in taluni altri settori, eventualmente anche in altri Stati membri e nei Paesi terzi vicini. I soggetti critici possono adempiere gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 utilizzando documenti gia' predisposti ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti, diverse da quelle di cui al presente decreto, a condizione che tali documenti tengano conto dei rischi di cui al comma 3, lettera a), e della misura di dipendenza di cui al comma 3, lettera b). Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 20, le ASC dichiarano se con i documenti gia' adottati di cui al comma 4 i soggetti critici hanno, in tutto o in parte, adempiuto agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
