Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)«soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato individuato, ai sensi dell'articolo 8, nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b)«resilienza»: la capacita' di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente di cui alla lettera c), di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacita' operative;
- c)«incidente»: un evento di carattere fisico che puo' perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
- d)«infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
- e)«servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della societa', di attivita' economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, individuato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;
- f)«rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; il rischio e' espresso come combinazione dell'entita' di tale perdita o perturbazione e della probabilita' che si verifichi l'incidente;
- g)«valutazione del rischio»: l'intero processo per la determinazione della natura e della portata di un rischio, mediante l'individuazione e l'analisi delle potenziali minacce, vulnerabilita' e pericoli che potrebbero causare un incidente, nonche' mediante la valutazione della potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale che potrebbero essere causate da tale incidente;
- h)«norma»: una norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- i)«specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- l)«enti della pubblica amministrazione»: ai fini del presente decreto, un soggetto che, anche se opera in settori diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, dell'allegato A al presente decreto, soddisfa i seguenti criteri:
- 1)e' istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;
- 2)e' dotato di personalita' giuridica o autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalita' giuridica;
- 3)e' finanziato in modo maggioritario da autorita' statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale, la sua gestione e' soggetta alla vigilanza di tali autorita' o organismi, oppure e' dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui piu' della meta' dei membri e' designata da autorita' statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;
- 4)ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o regolatorie che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
