Art. 11 — Sostegno ai soggetti critici
Ferme restando le disposizioni in materia di aiuti di Stato, il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, attraverso attivita' di scambio con essi di buone prassi, elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonche' nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e, ove possibile, attraverso attivita' di consulenza. Il PCU e le ASC agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dal presente decreto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione europea relative alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali. Il PCU convoca e coordina, con cadenza periodica almeno annuale, anche su richiesta dei componenti, una conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) composta da un rappresentante per ciascuna delle ASC, un rappresentante del Ministero dell'interno, uno del Ministero della difesa, uno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Alla conferenza di cui al comma 3 possono partecipare i soggetti critici appartenenti ai settori di volta in volta oggetto della medesima conferenza, rappresentati dai membri del proprio personale di cui all'articolo 14, comma 3, nonche' soggetti pubblici e privati invitati dal PCU in base all'oggetto della conferenza. La CRSC tratta questioni attinenti alla resilienza dei soggetti critici, agevola la condivisione, tra i componenti, di informazioni e delle migliori prassi e formula proposte in materia di rafforzamento della resilienza dei soggetti critici. Ai componenti della CRSC non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attivita' di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse destinate al funzionamento di cui all'articolo 5, comma 16, del presente decreto.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
