Art. 12 — Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea
Quando opportuno, il PCU e, per il tramite di quest'ultimo, le ASC consultano i punti di contatto unici ovvero le autorita' competenti designati o istituiti da parte degli altri Stati membri, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di un'applicazione coerente della medesima direttiva, in merito ai soggetti critici che:
- a)utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o piu' Stati membri;
- b)fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti individuati, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, come soggetti critici da parte degli altri Stati membri;
- c)forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri. Il PCU riceve le richieste di consultazione da parte degli altri Stati membri e le comunica senza ritardo alle autorita' competenti interessate. Le consultazioni di cui ai commi 1 e 2 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
