Art. 17 — Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea
Sono soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE) quelli individuati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2022/2557 e che hanno ricevuto la notifica ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 17. Entro un mese dalla notifica di individuazione di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, i soggetti critici che forniscono servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri comunicano al PCU e all'autorita' settoriale competente quali servizi essenziali forniscono a quali o in quali Stati membri. Il PCU, ai fini della procedura di individuazione degli SCRE da parte della Commissione europea, notifica a quest'ultima, senza indebito ritardo, l'identita' dei soggetti critici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, nonche' le informazioni in essa contenute. Nel corso della procedura di individuazione degli SCRE di cui al comma 1, i soggetti critici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, le ASC e il PCU, prestano ogni necessaria collaborazione alle attivita' di consultazione avviate dalla Commissione europea. Nel corso delle consultazioni, il PCU comunica alla Commissione europea se i servizi forniti nello Stato da un soggetto individuato come critico in un altro Stato membro siano ritenuti essenziali. Il PCU e' l'autorita' competente a ricevere la comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2557, con la quale la Commissione europea individua un soggetto critico di particolare rilevanza europea. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette la comunicazione di cui al primo periodo all'autorita' settoriale competente, per l'immediata notifica al soggetto critico. Il presente capo si applica ai soggetti critici individuati come SCRE a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 5.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
