Art. 84 — Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
