Semplificazione della procedura di concessione di nuova varieta' vegetale All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)»;
  • c)il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente»;
  • d)i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;
  • e)al comma 3-nonies, le parole: «, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis» sono soppresse.

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art14 · fonte del testo

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